Art. 1.
(Dovere informativo del medico).

      1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile sulle proprie condizione di salute, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefìci e i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto dei trattamento.
      2. Salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente le informazioni effettuate ai sensi del comma 1, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi dell'articolo 3, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione.
      3. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese ai sensi del comma 1.